TRIBUNALE DI FERMO 
 
    Il  Tribunale  nella  persona  del  dott.  Cesare   Marziali   ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Nel procedimento penale n. 637/013 r.g. Mod. 16, imputato V.A. 
    V.A. e' imputato del reato di cui all'art. 572 del codice  penale
per maltrattamenti in famiglia in danno di sua madre. 
    Dall'istruttoria dibattimentale emerge quanto segue: 
        1) I fatti contestati al capo di imputazione  sono  risultati
commessi effettivamente dal V. 
    Non puo' essere messa in dubbio la genuinita' delle dichiarazioni
dei  tre  testi  sentiti,  rispettivamente  padre,  madre  e  sorella
dell'imputato. 
    Cosi' risulta  dagli  stralci  delle  deposizioni  rese,  che  di
seguito si trascrivono : «........  ci  dovrebbe  riferire  che  cosa
succedeva nella ...» 
    Teste, C [madre dell'imputato] - Ma  adesso  ...  adesso  non  mi
ricordo tutto quello ... pero' e' che lui,  ubriacandosi...quando  si
ubriaca ne combina tante di cose. Pubblico ministero - Che tipo?  Nel
senso, tornava a casa e poi che faceva? 
    Teste, C - No, ma torna  a  casa  ...  Pubblico  ministero  -  Si
rivolgeva a lei, che cosa le diceva? Le metteva le mani  addosso,  la
insultava...? Teste, C - No, no, ma  le  mani  addosso  ...  Pubblico
ministero - Ecco, magari se si ricorda che cosa ... Teste, C - Ma  le
mani addosso, no. E' che lui ti insulta, ti ... ti disprezza,  quando
lui e' ubriaco. Ha disprezzo verso noi, verso la famiglia. 
    Pubblico ministero - E come lo faceva ...? Teste, C - Poi, magari
mi fa cucinare, mi fa sempre ... magari torna che e' ubriaco e  quasi
neanche lo vede, il cibo, ma io  devo  cucinare.  Dice:  «Prepara  la
pasta! Prepara questo, prepara quello ...!» Io, tutto quello che  ho,
preparo. Cucino  sempre,  di  continuo,  quasi  per  un'ora,  finche'
proprio non crolla, che quasi cade, che  non  gliela  fa  neanche  ad
alzarsi dalla sedia e ad andare al letto. Ecco, succede  perche'  lui
e' ubriaco proprio al massimo, quando rientra ... Pubblico  ministero
- Quindi non e' ... ecco, non e' limitato a quel periodo  che  le  ho
detto? Teste, C - E'  sempre.  Pubblico  ministero  -  Ha  continuato
sempre cosi? Teste, C - E' un continuo. Ma e'  che  non  si  risolve.
Poi, noi ci invecchiamo e non riusciamo piu' perche',  io  ...  anche
lui mi fa la pipi' al letto, adesso con il piumone, con tutta la roba
... ma chi la lava questa  roba?!  Teste,  C  -  Poi,  magari  mi  fa
cucinare, mi fa sempre ...  magari  torna  che  e'  ubriaco  e  quasi
neanche lo vede, il cibo, ma io  devo  cucinare.  Dice:  «Prepara  la
pasta! Prepara questo, prepara quello...!» Io, tutto quello  che  ho,
preparo. Cucino  sempre,  di  continuo,  quasi  per  un'ora,  finche'
proprio non crolla, che quasi cade, che  non  gliela  fa  neanche  ad
alzarsi dalla sedia e ad andare al letto. Ecco, succede  perche'  lui
e' ubriaco proprio  al  massimo,  quando  rientra.  Ma  lo  fa  anche
tuttora, non e' che questo ... questo non e' che e'  passato.  Io  ho
ritirato la denuncia semplicemente perche', in carcere c'e' stato, in
comunita' c'e' stato ... noi non troviamo la  soluzione.  Quello  era
agli inizi... 
    Omissis .... 
    Pubblico ministero -  Si'.  Senta,  quand'e'  che  sono  iniziate
queste situazioni in famiglia? Teste, V [padre  dell'imputato]  -  Ha
iniziato da piccolo. Quando andava a scuola, gia' ha  incominciato  a
bere. Pero', dopo la violenza e' venuta fuori  quando  gia'  era  ...
Pubblico ministero - Di che anni parliamo? 
    Teste, V - Eh, adesso ... la violenza e'  venuta  fuori  sette  o
otto anni fa, penso. Pubblico ministero  -  Sette  o  otto  anni  fa?
Teste, V - Si'. Perche' ha incominciato a rompere tutto ...  Pubblico
ministero  -  Quindi,  parliamo  del  2010,  2011?  Teste,  V  -   Ha
incominciato a rompere tutto a casa e .... 
    Pubblico ministero - E diciamo, questa violenza era nei confronti
di chi? Teste, V - La violenza era nei confronti delle cose, piu' che
altro. Dopo ci sono stati dei problemi ... dei  casi,  quando  magari
lui ha rotto delle cose e ha mandato mia moglie all'ospedale.  Questo
e' stato ... Pubblico ministero - Quindi, anche nei confronti di  sua
moglie? Teste, V - Si', le ha tirato un quadro e l'ha presa al  viso.
Pubblico ministero - Ricorda degli episodi particolari?  Teste,  V  -
Episodi ... ecco, uno e' questo e poi ci  sono  stati  altri  episodi
che,  non  ricordo  di  preciso.  Non  ricordo   bene   pero',   casa
praticamente e' tutta rotta. Pubblico ministero - Va  bene,  evitiamo
specifici ... Le volevo dire, lei e' stato sentito a giugno del 2011.
Cioe', questa condotta posta  in  essere  da  suo  figlio  e'  sempre
rimasta...e' sempre violenta, e' sempre stata violenza,  maltrattante
nei confronti di tutta la famiglia? Teste,  V  -  Si'.  Di  tutta  la
famiglia, sempre violenza. Praticamente, lui ha un dieci  per  cento,
quando e' buono, di una giornata. Nel novanta per  cento,  e'  sempre
cosi', e' sempre violento.  Pubblico  ministero  -  E'  sempre  cosi?
Teste, V - E' sempre violento. Pubblico ministero - Quindi, voi  alla
fine vi siete decisi di denunciarlo, a gennaio ...? Teste,  V  -  Eh,
si', abbiamo ... 
    Avv. Massei - Non c'erano mai state  violenze?  Teste,  V  -  No.
Difesa, Avv. Massei - Quindi, il suo comportamento, piu'  che  altro,
era di rompere... 
    Teste, V - Si'. Difesa, Avv.  Massei  -  ...di  rompere  mobilio,
creare problemi... Teste, V - Pero', poi e' aumentato. E'  aumentato.
E' sempre peggio, adesso. Difesa, Avv. Massei  -  E'  sempre  peggio.
Teste, V E' sempre andato peggio. 
        2) Il reato non risulta, secondo quanto emerge, prescritto 
    Infatti, l'imputazione come redatta dal pubblico ministero e'  di
quelle c.d. «aperte»,  per  le  quali,  fintanto  la  serie  di  atti
delittuosi non abbia  termine  deve  essere  ravvisata  l'unitarieta'
della condotta  penalmente  rilevante  (principio  affermato  sin  da
Cassazione,  Sez.  6,  n.  2359  del  9  dicembre  1969).   In   tale
prospettiva, la Corte ha anche affermato in tema di prescrizione  che
il reato in esame, «reato  di  durata»,  mutua  la  disciplina  della
prescrizione da quella  prevista  per  i  reati  permanenti:  con  la
conseguenza che per esso  il  decorso  del  termine  di  prescrizione
avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la  quale  chiude  il
periodo consumativo iniziatosi con  la  condotta  che,  insieme  alle
precedenti, forma la serie minima di rilevanza (Sez. 6, n. 39228  del
23 settembre 2011, in motivazione e, da ultimo, Cassazione sez. 6  n.
52900 del 2016, che richiama quelle sopra citate). 
        3) Durante la commissione dei  fatti  l'imputato  era  in  un
grave stato di alcoldipendenza 
    Salve le migliori  specificazioni  che  verranno  effettuate  nel
prosieguo,  parlandosi  qui  per  il   momento,   genericamente,   di
alcoldipendenza, giovera' osservare che di  tale  situazione  risulta
ampiamente la prova, per come emersa in dibattimento: 
    «... Giudice - Ma ascolti, il problema e' che lui ...  quindi  mi
pare di aver capito, secondo lei ma ... insomma, da quanto  anche  mi
dice, come fatti storici, ha questa dipendenza dall'alcool? Teste,  C
- Dall'alcool Giudice - O anche da stupefacenti? Teste, C  -  E'  che
dopo, magari, quando ha bevuto,  se  gli  capita  una  canna,  magari
allora lo fa mangiare tanto tanto e si addormenta. Giudice -  Ma  lui
ha fatto esami, e' stato presso il Sert ...? Teste, C - Si', si'.  E'
stato presso il Sert, ha fatto comunita' su comunita', in carcere ...
di tutto. Quando ritorna dalle carceri, si ubriaca peggio ... Giudice
- Va beh, va beh, questo ... Teste, C - E allora io ho detto: «Ritiro
la querela perche', posso mandarlo in carcere pure ...» ... Giudice -
Mi deve scusare, signora, abbia pazienza ... attualmente, lui  quindi
sta in queste condizioni che mi ha detto? Teste, C - Eh, si'. Giudice
- E ci stava quando faceva questi comportamenti strani?  Teste,  C  -
Si'. Si', adesso diciamo che, magari puo' darsi che per una settimana
regge un pochino, sta piu' dentro casa ma poi, come esce, proprio ...
non lo so com'e' che non riesce a non bere. Perche' noi non  troviamo
una soluzione ... Giudice - Quindi ... mi deve scusare,  signora  ...
quindi, attualmente, lui non riesce a tenere, mi pare di aver capito,
una ... come si puo' dire?, una ... una  condotta  di  collaborazione
per la cura, per una cura che potrebbe essere?  Per  l'astenersi  ...
Teste, C - Si', perche' ...  esatto.  Giudice  -  Quindi,  le  solite
questioni del ... Teste, C - Si', si'. Per esempio... Giudice  -  ...
dei farmaci che vengono dati, il Sert...? Teste, C - Lui sta gia'  al
Sert. Poi, per un periodo non c'e' stato  piu'  perche',  noi  glielo
abbiamo impedito nel senso che, io ho detto al dott. P  [responsabile
medico del SERT] (fonetico): «E' inutile che gli  date  le  medicine,
quando lui prende  alcool  e  medicine  insieme.»  Giudice  -  Questa
situazione particolare ce l'aveva nel 2011 o e'  andata  peggiorando,
piu' o meno... ? Teste, C. - E'  andata  peggiorando.  Giudice  -  E'
andata peggiorando?  Teste,  C  -  Si'.  Giudice  -  Nel  2011  aveva
possibilita' di poter... Teste, C - No, magari in quel periodo non ci
andava al Sert e quindi, dopo ha incominciato ad andare al  Sert  ma,
dopo abbiamo visto che era peggio perche', lui beveva e  prendeva  le
medicine. E allora ho litigato pure con il dott. P  perche',  gli  ho
detto: «Ma che gliele date a fare le medicine?! Viene  che,  e'  gia'
ubriaco ..» Andava al Sert, gia' ubriaco e gli dava le medicine.  «Ma
non e' giusto!», ho detto, perche' dopo si  metteva  a  predicare  in
mezzo alla strada ... Ecco quello che fa! 
    Omissis .... 
    c'e' una ereditarieta', una tendenza ... Teste,  C  -  Si',  si',
si'. Giudice - ... ci sono stati casi...? Teste, C - C'era mio padre.
Mio padre. Giudice - Suo padre aveva questi problemi? Teste, C - Si'.
Si'. 
    Teste, C - Il perito, per quello? Pubblico  ministero  -  Esatto.
Per verificare la ... Teste, C - Guardi, signor Giudice, lui  di  TSO
ne ha fatti tre o quattro ... Giudice - Si', ma... Teste, C  -  E  il
giorno dopo me lo hanno rimandato sempre a casa ecco allora io volevo
sapere se era questo il caso e,  invece  di  andare  ...  volevo  ...
volevo un attimino saperne un po' di  piu',  sempre  che  suo  figlio
collabori, si faccia visitare, faccia fare l'analisi Teste,  C  -  Va
bene ma, anche se risulta che fosse...che non e' sano di  mente,  che
risolviamo? Questo io dico... Giudice - Si', ho capito ma... Teste, C
-  Cioe',  noi,  famiglia,  che  risolviamo?  Giudice  -  ...io  devo
sapere... Eh, ho capito ma...io lo condanno, per cosa? Teste, C - No,
non serve la condanna ... Giudice - Va beh, andiamo avanti. Teste,  C
- Non serve la condanna, per quello. L'ho  ritirata,  non  serve  ...
Infatti le volevo domandare questo: quando ... anche A le vuole  bene
... 
    Teste, C - Si', si'. Giudice - E va beh,  certo...  Difesa,  avv.
Palma - ... e' affettuoso ... Teste, C - Se sta bene, e'  affettuoso.
E' solo quando e' ubriaco che non ci vuole ...  cioe',  che  lui  non
vuole bene a (inc). E' logico. Difesa, avv. Palma - Quindi, quando e'
lucido, non ha mai ... Teste, C - Ma lui ...  il  fatto  e'  che  ...
Difesa avv. Palma - ... non e' mai venuto contro di lei? Teste,  C  -
Ieri era ubriaco fradicio, si cascava per terra  ...  la  mattina  lo
vedi lucido, sta bene. E' incredibile! omissis Difesa, avv.  Palma  -
Diverse  volte,  volontariamente,  e'  andato  nella  casa  di   cura
(fonetico)? Teste, C -  Si',  quello  volontariamente.  Lo  ha  fatto
sempre per disintossicarsi ... Difesa,  avv.  Palma  -  E'  andato  a
diverse  volte  ...  Teste,  C  -  Si'.  Difesa,  avv.  Palma  -  ...
volontariamente e quindi ... Teste, C - Dopo  pero',  e'  andato  ...
Giudice - Con quali risultati? Teste, C - Poi e' andato  a  Rimini  e
poi ... da  ,  a  Rimini  ...  Giudice  -  Dopo  c'e'  stato  qualche
risultato, anche temporaneo? Teste, C - Una settimana, ha firmato  ed
e' venuto a casa! Giudice - Eh, lo so .... Teste, C - Perche' non  e'
obbligatoria! Pensi che, io saranno due mesi ... Giudice - Ha firmato
perche', c'e' il libero arbitrio .. Teste, C  -  ...  sono  andata  a
parlare al comune per dire ... siccome questo  da'  fastidio,  fuori,
dentro, anche i bambini si spaventano al parco, e' logico, allora gli
ho chiesto: «Ma voi, come Comune, non potete fare qualcosa per questi
ragazzi che danno fastidio ...», magari una  comunita'  obbligatoria,
proprio dal Comune, no?, che parta. Mi ha detto:  «Signora  ...»  ...
Giudice - Si', si', ho capito ... lei lo sta Teste, C  -  ...  «...ma
siamo in democrazia...»... omissis. 
    Pubblico ministero - Beve. Quindi ha continuato,  da  quell'epoca
in cui e' stata fatta la denuncia di questi maltrattamenti ... non si
e'  mai,  diciamo,  interrotto  questo  tipo  di  comportamento?   Ha
continuato ad ubriacarsi? 
    Teste, V [V , la sorella dell'imputato] - Il problema dell'alcool
ce l'ha e quindi ... Pubblico ministero - Ce l'ha. Teste, V - ... non
e' che si risolve da un giorno ... Pubblico ministero - Ma e' entrato
in comunita' ...? Teste, V  -  Si',  e'  entrato  in  tre  o  quattro
comunita' ma, fondamentalmente il suo  problema  e'  che,  non  vuole
cambiare, non vuole andare in comunita'. Perche', se tu per andare in
comunita' dici: «Li' non vado  perche',  non  si  fuma.»  ...  cioe',
questo e' sintomo proprio  che  tu  non  vuoi  andare  in  comunita'.
L'unica comunita' per lui e' . Questa e' la  ...  Oppure  lo  buttano
fuori di casa ... perche' poi lui, quando sta bene ... cioe', non  e'
... 
    Giudice - E' difficile ... Teste, V - ... non e' in grado di fare
nulla. 
    Giudice - Come, «quando sta bene ...» ...mi  scusi?  Teste,  V  -
Quando sta bene e' una persona buona. Giudice - Certo, certo.  Teste,
V - Di carattere, non e' uno ... Giudice  -  Certo,  certo.  Pubblico
ministero - Aggressivo. Teste, V - Cioe', in  mezzo  ai  delinquenti,
lui se la fa sotto. 
    Giudice - Si', ho capito. Teste, V - E' quello il punto.  Giudice
- Evidentemente c'e' qualcosa piu' forte di lui che ...  Teste,  V  -
C'e' qualcosa piu' forte di lui che, non ... non riesce a ... Giudice
- Ho capito. 
    Omissis ... 
    [rivolta alla madre in aula] Tanto A non cambiera'  mai,  finche'
abita con voi. Cioe' ... capito? Io lo dico per lui, non lo dico  per
te. Non cambiera' mai! Finche' ha una casa, chi gli passa ... Giudice
- Beh, anche questo e' un po' troppo assolutistico  ...  Teste,  V  -
Giudice, questo e' il mio pensiero pero! Giudice - Anche questo e' un
po' troppo assolutistico. Sicuramente, nelle condizioni attuali, piu'
o meno ha ragione lei. Teste, V - Ma non solo attuali. E' da ...  sei
o sette anni che ho ragione io. Giudice - Lo so, lo  so,  lo  so  ...
Teste, V - Ecco. Dopo capisco che  ...  Giudice  -  Pero',  in  rerum
natura insomma ... ecco ... cioe', anche quindi bisogna stare attenti
ad essere troppo drastici, voglio dire. Anche ...  ci  sono  casi  di
alcolisti anche gravi che, magari trovando una realizzazione in altri
versi ... certo, sono un'aristocrazia, probabilmente. Il fondatore di
IKEA  e'  stato  un  alcolista  e  ha  detto:  «Io  mi  considero  un
alcolista...», adesso ...  e'  morto  a  novanta  anni...»  «Sono  un
alcolista che si trattiene», nel senso che, piu' o meno ...  insomma,
no? Teste, V - Certo. Giudice - Ed  ha  avuto  una  vita  realizzata,
eccetera. Quindi, bisognerebbe stare attenti  a  non  essere  un  po'
troppo drastici. Certo, nella situazione che dice lei,  probabilmente
... 
    Giudice - No, dicevo, la domanda ha un rilievo se  c'e'  qualcuno
che glielo da indebitamente ma, siccome il signore ha l'aspetto di un
adulto, se  va  in  un  supermercato  non  e'  che  gli  chiedono  il
certificato di ... Pubblico ministero - No, no, no ... Teste,  V  [il
padre] - Si', ma fa anche delle prepotenze, dove  va  a  comprare  la
roba, lui. Va al supermercato, quando e' ubriaco ... 
    Omissis ... 
    Difesa, avv. Massei - Ma lui ha mai tentato di uscire  da  questa
situazione? Cioe', ha mai tentato un recupero, una comunita? Teste, V
- Si', ci ha provato, e' stato ... e' andato in comunita'  ...  Prima
e' andato a disintossicarsi in clinica ... In  comunita'  e  poi,  ha
firmato ed e' uscito. Eh, non e' che  ...  E'  maggiorenne,  fa  come
vuole. Difesa, avv. Massei - Lui adesso, attualmente, che lei sappia,
che farmaci assume? Cioe', assume antipsicotici? Teste, V - Si', si',
si'. Sono cose che gli  ha  ordinato  in  psichiatria.  Difesa,  avv.
Massei - Quindi, attualmente e' sotto farmaci ... Teste,  V  -  Sotto
farmaci ...  pero',  lui  beve.  Beve  comunque,  lo  stesso  ...  di
conseguenza, lo danneggia, gli da fastidio. Diventa una mummia quando
e' cosi', non e' che ... e'  irriconoscibile.  Uno  zombie,  come  lo
vogliamo chiamare? Difesa, avv. Massei - Ma nei momenti di lucidita',
in cui non e' ubriaco ... Teste, V -  Si',  e'  a  ...  Difesa,  avv.
Massei - ... come si comporta? Teste, V - Ma e' il  dieci  per  cento
della giornata. Difesa, avv. Massei - Si' ... io le chiedo:  come  si
comporta? Teste, V - Eh, si comporta bene. E' un santo. Ma poco,  eh!
Solo in quel caso, altrimenti e' ... Giudice - Ma  ...  scusi  se  mi
intrometto ... ci sono dei medicinali, in questo caso, che se  presi,
adesso non so quale periodo abbiano, di efficacia  ...  ci  sono  dei
medicinali che, se presi, e sottolineo se, il soggetto, se  tocca  un
goccio d'alcool, si sente malissimo. Teste, V -  E  in  effetti  lui,
quando prendeva questi e poi  beveva,  andava  in  coma.  Cadeva  per
terra. Giudice - Quindi lei mi  dice  che,  non  riusciva  neanche  a
trattenere la sua sete di alcool, neppure rispetto a  questi  farmaci
che, sono ben ... i cui effetti lui ben sapeva? Cioe', nel senso  che
si sta malissimo, dopo. Teste, V - Eh, lo so. Lui non  riusciva,  no.
Giudice - Va bene. Perche' questo e' un quadro di ... Teste, V  -  In
una giornata, otto volte e' svenuto. Cosi', e' andato giu', a  terra,
per otto volte. Giudice - Si'. No,  perche'  molti  che  soffrono  di
problemi di alcolismo, nella misura in cui prendono questi medicinali
che, hanno un effetto forte ... Teste, V - Attacco epilettico. Cosi',
attacchi epilettici. Giudice - ... eh, hanno  un  effetto  forte  ...
Teste, V Fortissimo. Giudice - ... si astengono, non possono  neanche
prendere, che ne so, dei dentifrici in cui c'e'  un  po'  di  alcool,
queste cose qua, a questi livelli. Pero', diciamo che, era piu' forte
la ... Teste, V - La voglia di bere. Giudice - ... la  tendenza?  Non
riusciva ...? Teste, V - No. Giudice  -  Non  riusciva,  pur  sapendo
questi effetti... Teste, V - Pur sapendo di stare male. 
    Piu' di 20 anni fa, e precisamente il 21 marzo 1997,  il  pretore
di Fabriano rimetteva gli atti alla Corte costituzionale su questioni
parzialmente uguali a quelle che in questa sede tornano ad  emergere,
anche se, come si andra' a spiegare, altre se ne aggiungono. 
    Questi erano gli assunti principali dell'ordinanza: 
        L'imputato era inserito  in  regime  residenziale  presso  un
centro comunitario per  un  programma  psicoterapeutico  di  recupero
dalla durata di circa due anni, ormai  trascorsi;  alcuni  dei  testi
sentiti, nonche',  in  maniera  piu'  precisa,  lo  stesso  imputato,
dichiaravano che quest'ultimo nel  periodo  oggetto  dell'imputazione
era soggetto dedito all'alcool ed agli stupefacenti, ed  era  sovente
in preda agli effetti di  tali  sostanze  (anzi,  per  la  precisione
l'imputato  sottolinea  essersi  trattato  di  un  periodo  di  «buio
assoluto» nella propria vita in cui i ricordi sono pressoche' nulli); 
        Sulla base di cio',  veniva  eccepito  lo  stato  di  cronica
intossicazione sia da alcool che  da  sostanze  stupefacenti,  ed  il
pretore provvedeva a disporre perizia sul punto. Il  perito  nominato
rispondeva ai quesiti a lui posti specificando che, non avendo potuto
visionare, perche' non esistente, alcun riscontro di natura clinica o
di altra natura  sullo  stato  dell'imputato  nel  periodo  preso  in
considerazione, non era in grado  di  rispondere  in  alcun  modo  ai
quesiti propostigli, e cioe' in sostanza se  egli  fosse  o  meno  in
istato di cronica  intossicazione  nel  periodo  in  cui  sono  stati
contestati i fatti criminosi. Precisava il cattedratico che i tipi di
riscontro ai quali faceva riferimento erano, per l'appunto, i referti
clinici, quelli relativi ad analisi di  laboratorio  e,  laddove  non
fosse passato molto tempo, anche l'esame dei capelli del  periziando.
Mancando, come detto, referti clinici e  di  laboratorio  ed  essendo
anche passato un periodo di tempo eccessivo anche per poter  esperire
l'analisi del capello, il semplice esame clinico «ora per allora» non
poteva dar luogo ad alcun risultato  certo.  A  maggiore  chiarimento
della propria risposta, tuttavia il perito precisava che uno stato di
cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti puo' anche  essere
reversibile nei seguenti termini: tanto piu' un soggetto  e'  giovane
(e pertanto, in migliori condizioni fisiche generali) tanto  piu'  lo
stato di cronica intossicazione avra' possibilita' di reversibilita',
la quale d'altro canto sara' tanto piu' frequente quanto «meno grave»
sara' lo stato d'intossicazione. Altre  variabili  decisive  ai  fini
della diagnosi erano costituite, secondo la valutazione  del  perito,
dal tipo di sostanza. Concludeva il perito  affermando  trattarsi  di
elementi discriminanti validi tanto per la diagnosi richiesta  quanto
per fissare lo spartiacque tra la cronica intossicazione e l'abituale
assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. 
        Tali essendo le conclusioni del perito, osservava il  Giudice
rimettente che cio' non concordava affatto con quanto costituiva  jus
receptum secondo numerose e mai difformi sentenze della Cassazione  a
partire dagli anni 40 e 50 (ed ancora prima, a partire  dalla  stessa
relazione al codice penale). Secondo tale orientamento, com'e'  noto,
la cronica intossicazione da alcool o da sostanze  stupefacenti  deve
avere,  per  rilevare  ai  sensi  dell'art.  95  del  codice  penale,
caratteristiche di permanenza. Inoltre,  il  principale  criterio  di
distinzione tra l'intossocazione cronica e lo stato di  cui  all'art.
94 del codice  penale  sempre  secondo  tale  orientamento  costante,
starebbe nel fatto che mentre la  prima  costituisce  uno  stato  non
reversibile, lo stato di cui all'art. 94 del  codice  penale  avrebbe
per l'appunto la caratteristica di non essere irreversibile. 
        Giovava invece notare come  la  relazione  peritale  trovasse
ampio  riscontro  con  le  posizioni  di  gran  parte  della  scienza
medico-legale nonche' della dottrina penalistica. Si  osservava,  tra
l'altro, da parte di  taluni  autori  medico-legali,  che  uno  stato
permanente ed irreversibile di  alterazione  cerebrale  si  ravvisava
solo nella  rara  demenza  alcolica.  Al  contrario,  quelle  psicosi
alcooliche   che   piu'   frequentemente    insorgono    nel    corso
dell'intossicazione cronica (delirium tremens, allucinosi, ecc.) sono
suscettibili di guarigione, anche in breve periodo  di  tempo.  Altri
autori di formazione medica osservavano, poi, con riguardo all'azione
degli stupefacenti, che  la  definizione  stessa  di  «intossicazione
cronica da sostanze  stupefacenti»  non  aveva  ragion  d'essere,  in
quanto non si rinviene una sindrome strutturale connessa con l'azione
del tossico. Non e' infatti in essa riscontrabile  una  patologia  di
rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con  caratteristiche  di
permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso, dando
luogo a parametri di rilievo nosografico. 
        Non riteneva il pretore che potesse  risolversi  il  problema
insorto ne' facendo ricorso al disposto dell'art.  530,  terzo  comma
del codice di procedura penale nel ricorrendo al principio secondo il
quale il giudice e' pur sempre  peritus  peritorum.  Ed  infatti,  in
relazione alla  speciale  declaratoria  prevista  dall'art.  530  del
codice di procedura penale, la norma in questione prevede  un  dubbio
che presuppone pur sempre l'idonea sussistenza di una  causa  di  non
punibilita' che si legittimi, anche sotto il profilo  costituzionale,
sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilita'. Nel
caso  in  esame,  contestandosi  la  sussistenza  stessa  delle  basi
scientifiche  poste  a  distinzione  tra  le  due  ipotesi  di   cui,
rispettivamente, agli articoli 94 e 95 del codice penale, viene  meno
qualsiasi possibilita' di fondare il  dubbio,  che  deve  pur  sempre
riguardare qualcosa di ben identificatile, anche  se  nella  concreta
fattispecie non identificato. Preso quale elemento  di  comparazione,
l'accertamento della malattia mentale che da' luogo all'infermita' di
cui all'art. 88 del  codice  penale  puo'  essere  difficile,  ma  la
malattia mentale costituisce una nozione ineliminabile per la scienza
medica: non cosi', ovviamente, per le nozioni di cui agli articoli 94
e 95 del codice penale. 
        Circa, poi, la possibilita' per il giudice di non tener conto
dei  risultati   della   perizia,   uniformandosi   alla   tralatizia
interpretazione di cui s'e' fatto cenno,  non  v'era  modo  di  farlo
correttamente, nel  momento  in  cui  si  poneva  in  discussione  la
validita' stessa del concetto sotteso  agli  articoli  94  e  95  del
codice penale ed in sostanza si fa rientrare la  predetta  disciplina
nei principi generali di cui  all'art.  88  del  codice  penale.  Ne'
poteva dirsi, ancora, che in tal modo si  venisse  ad  eliminare,  in
pratica, la categoria dell'actio libera  in  causa,  che  ha  trovato
anche, in qualche modo, accoglimento nel diritto  positivo  -  avendo
tra  l'altro  superato  censure  di  legittimita'  costituzionale   -
laddove,  in  ogni  caso,  si  ammetteva   l'imputabilita'   di   chi
volontariamente si ubriaca. La reiterazione dell'assunzione,  che  e'
necessariamente sottesa ad un'infermita' di mente provocata da alcool
o da stupefacenti,  appariva,  fra  l'altro,  inconciliabile  con  il
concetto stesso di actio libera in causa. Cio' a meno  di  non  voler
far  scadere  tale  concetto  ad  una  mera   (grossolana)   finzione
giuridica, che in tal caso  sarebbe  venuta  con  maggiore  forza  ad
implicare gravi problemi di costituzionalita'. In  altre  parole,  si
sarebbe giunti  alla  costruzione,  inaccettabile  sotto  il  profilo
costituzionale,   secondo   il   quale   il    tossicodipendente    o
l'alcooldipendente verrebbe  punito  -  a  prescindere  da  qualsiasi
indagine sullo stato in cui ha commesso l'azione - per il solo  fatto
di una scelta, necessariamente remota nel tempo, scelta  tra  l'altro
che non aveva ad oggetto di cadere  nello  stato  di  intossicazione,
bensi' di iniziare la singola assunzione di sostanza che  aveva  dato
il  via  alla  reiterazione   e   poi   alla   tossicodipendenza   ed
alcoodipendenza. 
        Non sottaceva il pretore rimettente i gravissimi problemi  di
difesa sociale e d'ordine pubblico che sono coinvolti nella scelta di
una  normativa  penale  improntata  a  criteri  di  rigorosita',   ma
osservava che paradossalmente queste esigenze avevano una piu' logica
e coerente (ancorche' inaccettabile per il nuovo assetto  dei  valori
costituzionali) risposta nel quadro unitariamente  repressivo,  anche
sul versante dell'applicazione della  pena,  del  codice  penale  del
1930. Attualmente invece  la  normativa  del  settore,  rigorosa  nei
principi di imputabilita', non trovava alcun riscontro  sul  versante
dell'applicazione della pena, con  vistosissime  deroghe  soprattutto
nel regime carcerario: queste si' ai limiti della  costituzionalita',
in quanto trovavano il  loro  presupposto  nella  «punizione»  di  un
soggetto perfettamente imputabile e che,  di  fatto,  rischiavano  di
perdere qualsiasi portata sanzionatoria. 
        Ne' ci si poteva discostare in maniera  logicamente  corretta
dalle risultanze peritali, ammettendo la  causa  di  non  punibilita'
solo  a  fronte  di  uno  stato  irreversibile  di  degenerazione   e
disfacimento  fisico.  Non  sussisteva  idonea  motivazione  a   tale
difforme orientamento, se non  quella  che  in  pratica  presupponeva
l'eliminazione stessa della perizia in fattispecie  del  genere,  con
una  valutazione  circa  l'intossicazione  cronica  demandata  -   in
sostanza - al solo giudice, dal momento che era risaputo  quali  sono
le riserve della scienza medica sul punto. 
    Rilevava pertanto il pretore rimettente che gli articoli 94 e  95
del codice penale i quali avrebbero dovuto  trovare  applicazione  in
via alternativa nella fattispecie in esame,  ponevano  una  questione
non manifestamente infondata di  illegittimita'  costituzionale,  per
contrasto: a) con l'art. 3  della  Costituzione  ed  il  criterio  di
ragionevolezza che ne e' il corollario, dal momento che  pongono  una
differenziazione insussistente, non potendo  trovare  alcun  tipo  di
obiettiva specificazione; b) con l'art. 111 della  Costituzione,  che
impone  che  tutti  i  provvedimenti  giurisdizionali  devono  essere
motivati, laddove la motivazione circa l'imputabilita' o  meno,  alla
stregua degli articoli 94 e 95 del codice penale,non potrebbe trovare
alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi  in  formule  stereotipe,
incongrue e contraddittorie. 
    Con  sentenza  n.  114/1998  del  9-16  aprile  1998,  la   Corte
costituzionale riteneva non fondata  la  questione.  Il  ragionamento
della Corte aveva i seguenti snodi: 
        a)  Era  da  ammettersi  che  il  sindacato  di  legittimita'
costituzionale poteva esplicarsi tutte le  volte  in  cui  la  scelta
legislativa si palesi in  contrasto  con  quelli  che  ne  dovrebbero
essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte  rispondenza  alla
realta' delle situazioni che il legislatore ha inteso definire. Nella
materia del diritto  penale,  anzi,  questo  specifico  riscontro  di
costituzionalita' deve essere compiuto con particolare rigore, per le
conseguenze che ne discendono sia per la liberta' dei singoli che per
la tutela della collettivita'. 
        b) Occorreva tuttavia, per pervenire ad una  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale, che i dati sui quali la  legge  riposa
fossero  incontrovertibilmente  erronei  o  raggiungessero  un   tale
livello di indeterminatezza da  non  consentire  in  alcun  modo  una
interpretazione ed una applicazione razionali da parte  del  giudice.
Il che non accadeva per gli articoli 94 e 95 del  codice  penale  del
1930. 
        c) Ammetteva  la  Corte  che  «indubbiamente»  la  disciplina
legislativa vigente  per  la  materia  in  esame  non  trovava  nella
dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura,  e  dava  atto
dell'esistenza di voci critiche, tuttavia alcuni  studiosi  trovavano
la distinzione tra le fattispecie dell'art. 94 e  dell'art.  95  come
concettualmente  chiara,  pur  non  essendo  sempre  suscettibile  di
agevole diagnosi. 
        d) Ammetteva, ancora,  la  Corte,  che  sull'imputabilita'  e
semi-imputabilita' dell'alcooldipendente e del  tossicodipendente  la
dottrina medico-legale seguiva diverse opzioni e  che  effettivamente
si era domandata se lo stato definito dalla legge come intossicazione
cronica, a prescindere da un suo confinamento a situazioni  marginali
o rare (come affermato dall'Avv. dello  Stato  nel  giudizio  innanzi
alla Corte  stessa),  fosse  realmente  identificabile  attraverso  i
requisiti della  permanenza  e  della  irreversibilita',  su  cui  si
fondava una lunga e costante interpretazione giurisprudenziale.  Cio'
non  era  sufficiente  per   affermare   il   carattere   di   palese
irragionevolezza  delle  due  norme,  come  ipotizzato  dal   giudice
rimettente. 
        e)   La   giurisprudenza   ordinaria,   e   segnatamente   la
giurisprudenza di legittimita', si era attestata da alcuni decenni  e
senza  apprezzabili  divergenze  su  una   interpretazione   che   si
presentava  con  caratteri  di  certezza  e  di   uniformita'   nella
identificazione dei requisiti della cronica intossicazione da  alcool
o da sostanze stupefacenti. Secondo tale giurisprudenza, per  potersi
correttamente invocare lo stato di intossicazione cronica occorre una
alterazione non transitoria dell'equilibrio biochimico  del  soggetto
tale da determinare un vero e proprio  stato  patologico  psicofisico
dell'imputato  e,  dunque,  una  corrispondente  e  non   transitoria
alterazione dei processi intellettivi e volitivi. Cio' significa  che
l'accertamento dell'imputabilita' vien fatto  ruotare  in  ogni  caso
attorno ad un concetto di «infermita'» necessariamente riconducibile,
sul  piano  gnoseologico,  ai  mutevoli  contributi   dell'esperienza
clinica, cercando in tal modo di dissolvere proprio  quei  rischi  di
aperta contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a  quo
ha fondato le proprie censure. 
        f) D'altra parte gli articoli 94 e 95 del codice penale erano
inseriti in modo organico -  e  indubbiamente  coerente  nel  proprio
interno - in un sistema completo,  quale  e'  quello  che  il  codice
penale del 1930 ritenne di  dover  istituire  per  l'affermazione  od
esclusione  dell'imputabilita'  penale  dei  soggetti   che   abbiano
commesso il reato  in  stato  di  ubriachezza  o  sotto  l'azione  di
sostanze stupefacenti. Sistema notoriamente  ispirato  a  intenti  di
prevenzione generale improntati a grande rigore,  che  escludeva,  ai
sensi degli articoli 92, primo comma, e 93,  qualsiasi  esclusione  o
attenuazione di pena per i reati commessi in stato di  ubriachezza  o
sotto l'azione di sostanze  stupefacenti,  al  contrario  del  codice
Zanardelli,  e   sottoponendo   ad   eguale   regime   penale   tanto
l'ubriachezza (o  assunzione  di  sostanze  stupefacenti)  volontaria
quanto quella meramente colposa. Sistema di grande rigore,  osservava
la Corte, che era tuttavia passato indenne proprio  sotto  il  vaglio
della  irragionevolezza  sin  da   quando   la   sua   illegittimita'
costituzionale fu prospettata  da  una  pluralita'  di  ordinanze  di
rimessione (veniva  richiamata  la  sentenza  n.  33  del  1970).  Le
restanti disposizioni, tra cui quelle  denunciate,  di  tale  sistema
erano un corollario di quel nucleo essenziale e  primario.  E'  ovvia
infatti la liberta' del legislatore di segnare  con  una  circostanza
aggravante - come nell'art. 94 - il volontario ed abituale riprodursi
di quello stato che e' gia' parificato dall'art. 92 al reato commesso
in condizioni di normalita' mentale; ed e' d'altra  parte  opportuno,
proprio in relazione al sistema di rigore instaurato con  la  sancita
irrilevanza penale dello stato tossico acuto,  l'avere  espressamente
escluso che una intossicazione cronica, e cioe' non  piu'  dominatile
dal soggetto, possa dar vita a quella severa parificazione. 
        g)  In  definitiva,  per  la  Corte,   rimane   centrale   il
riferimento alla colpevolezza o meno del  soggetto  quello  che  deve
permettere di distinguere, dal punto  di  vista  della  volonta'  del
legislatore  e  per  le  conseguenze   dalla   legge   previste,   la
intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella  acuta,  sia
pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero  e  agli  altri
provvedimenti  ritenuti  adeguati  sul  piano   dell'applicazione   e
dell'esecuzione delle pene; incolpevole,  o  meno  colpevole,  quella
cronica, sia pure attraverso il passaggio,  nell'ipotesi  della  pena
soltanto diminuita,  per  la  discussa  e  discutibile  figura  della
semi-imputabilita'. 
        h) Le censure del pretore rimettente  sull'impossibilita'  di
motivare   adeguatamente   seguivano   la   sorte    delle    censure
sull'irragionevolezza, essendo quest'ultima negata, come si e' visto,
dalla Corte. 
    Tanto la sentenza della Corte  venne  (quasi  sempre  in  maniera
grossolana) pubblicizzata dai media, tanto essa fu senza  particolare
seguito a livello giurisprudenziale e dottrinale  (salvo,  su  questo
versante, i piu' immediati commenti). 
    Prendendo atto di cio', se ne dovrebbe dedurre come la  pronuncia
della Corte di 20  anni  orsono,  promanante  soggettivamente,  quale
redattore, da uno dei migliori, se non  il  migliore,  esperto  della
materia, ed alla quale va dato  atto  di  una  certa  moderazione  ed
equilibrio nel trattarla, oltre all'innegabile  ampio  retroterra  di
cultura giuridica, «regga» nonostante il  passare  del  tempo,  anche
poggiando sulle naturali evoluzioni del sapere  scientifico  e,  come
espressamente  rileva   su   «...   un   concetto   di   "infermita'"
necessariamente riconducibile, sul piano  gnoseologico,  ai  mutevoli
contributi  dell'esperienza  clinica,  cercando  in   tal   modo   di
dissolvere proprio quei rischi di aperta contraddizione tra scienza e
norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie censure....». 
    Non sembra, pero', che  i  «mutevoli  contributi  dell'esperienza
clinica» siano stato utili oggetto di aggiornamento  nei  20  anni  e
passa trascorsi dai primi dubbi del pretore fabrianese. 
    Vediamo un poco cosa ci dice, ad es., una  sentenza,  sicuramente
non isolata, della Cassazione, sul tema, ed abbastanza recente «.....
Ne', del resto, puo' tralasciarsi di  considerare,  al  riguardo,  il
risalente principio secondo cui  l'abuso  di  alcool  o  di  sostanze
stupefacenti influisce sulla capacita' di intendere e di volere  solo
se  ed  in  quanto,  per  il  suo  carattere  ineliminabile   e   per
l'impossibilita'  di  guarigione,  provoca  alterazioni  psicologiche
permanenti, tali da far apparire indiscutibile che  ci  si  trova  di
fronte ad una vera e propria malattia, dovendosi escludere dal  vizio
di mente di cui agli articoli 88 e 89 codice penale  la  presenza  di
anomalie e forme di degenerazione del sentimento non  conseguenti  ad
uno stato patologico (Sez. 1, n. 3191 del 24 gennaio  1992,  dep.  18
marzo 1992, Rv. 189660)....». Cosi' Cassazione Sez.  6,  Sentenza  n.
47078 del 2013: veramente notevole  che,  nell'alveo  di  un  giudice
monofilattico nel cui seno  tutto  si  evolve,  alcuni  dicono  anche
troppo, ci siano pero' delle certezze granitiche, che saltano a  pie'
pari quanto riportato dal un professore di tossicologia forense ad un
giudice fabrianese, vale  a  dire,  ricordiamo,  che  «uno  stato  di
cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti puo' anche  essere
reversibile nei seguenti termini: tanto piu' un soggetto  e'  giovane
(e pertanto, in migliori condizioni fisiche generali) tanto  piu'  lo
stato   di   cronica    intossicazione    avra'    possibilita'    di
reversibiliita', la quale d'altro canto sarai  tanto  piu'  frequente
quanto «meno grave»  sara'  lo  stato  d'intossicazione  ....»  (cfr.
ordinanza sopra ampiamente citata). 
    Nessun «... carattere ineliminabile»  ovvero  «impossibilita'  di
guarigione» sono necessari alla cronica intossicazione, come si vede. 
    E, piu' in dettaglio, possiamo riferirci all'«Estratto da Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, DSM-5
- Ed. italiana, 2014, Milano». 
    Disturbi correlati a sostanze. Il disturbo psicotico  indotto  da
sostanze/farmaci,  il  delirium   indotto   da   sostanze/farmaci   e
l'intossicazione da sostanze sono  distinti  dal  disturbo  psicotico
breve per il fatto che una sostanza (per es., una sostanza di  abuso,
un  farmaco,  l'esposizione  a  una  tossina)  e'  giudicata   essere
correlata eziologicamente ai' sintomi psicotici  (si  veda  «Disturbo
psicotico  indotto  da  sostanze/farmaci»  piu'  avanti   in   questo
capitolo). 
    Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci 
    Criteri diagnostici 
    A. Presenza di uno o entrambi dei seguenti sintomi: 
        1. Deliri. 
        2. Allucinazioni. 
    B. Vi  e'  evidenza  dalla  storia,  dall'esame  obiettivo  o  da
riscontri di laboratorio di entrambe le condizioni 1) e 2): 
        1. I sintomi del Criterio A si sono sviluppati durante o poco
dopo   l'intossicazione   o   l'astinenza    da    sostanze    oppure
successivamente all'esposizione a un farmaco. 
        2. La sostanza/farmaco coinvolta/o e' in grado di' produrre i
sintomi di cui al Criterio A. 
    C. Il disturbo non e' meglio spiegato da  un  disturbo  psicotico
che non e' indotto da sostanze/farmaci. Il tipo  di  evidenza  di  un
disturbo psicotico indipendente potrebbe comprendere cio' che segue: 
        I   sintomi   hanno   preceduto   l'esordio    dell'uso    di
sostanze/farmaci; i sintomi persistono per un consistente periodo  di
tempo (per es., circa un  mese)  dopo  la  cessazione  dell'astinenza
acuta o di una grave intossicazione; oppure vi sono altre evidenze di
un disturbo psicotico indipendente non  indotto  da  sostanze/farmaci
(per  es.,  una  storia  di  episodi  ricorrenti  non   correlati   a
sostanze/farmaci). 
    D. Il disturbo non si verifica esclusivamente  nel  corso  di  un
delirium. 
    E.  Il  disturbo  causa  disagio  clinicamente  significativo   o
compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo  o  in
altre aree importanti. 
    Nota: Questa diagnosi dovrebbe  essere  posta  in  luogo  di  una
diagnosi di intossicazione da sostanze o  di  astinenza  da  sostanze
solo quando i sintomi di cui al Criterio  A  predominano  nel  quadro
clinico  e  quando  sono  sufficientemente  gravi   da   giustificare
attenzione clinica. 
    Nota di codifica: I codici ICD-9-CM e ICD-10-CM  per  i  disturbi
psicotici indotti da [specifica sostanza/farmaco] sono indicati nella
tabella sottostante. Da notare che i codici ICD-10-CM dipendono dalla
presenza/assenza di un disturbo da uso di  sostanze  in  comorbilita'
per la stessa classe di sostanze. Se un disturbo da uso  di  sostanze
lieve e'  in  comorbilita'  con  il  disturbo  psicotico  indotto  da
sostanze, la codifica nella 4ª posizione e' «1» e il clinico dovrebbe
registrare «disturbo da uso di [sostanza] lieve» prima  del  disturbo
psicotico indotto da sostanze (per es., «disturbo da uso  di  cocaina
lieve con disturbo psicotico indotto da cocaina»). Se un disturbo  da
uso di sostanze moderato o grave e' in comorbilita' con  il  disturbo
psicotico indotto da sostanze, la codifica nella 4ª posizione e'  «2»
e il clinico dovrebbe  registrare  «disturbo  da  uso  [di  sostanza]
moderato», o «disturbo da uso di  [sostanza]  grave»,  in  base  alla
gravita' del disturbo da uso di sostanze in comorbilita'. 
    Se non vi e' comorbilita' con un disturbo da uso di sostanze (per
es., dopo l'uso pesante di una sostanza, avvenuto  una  sola  volta),
allora la codifica nella 4ª posizione e' «9» e  il  clinico  dovrebbe
registrare solo il disturbo psicotico indotto da sostanze. 
    Caratteristiche diagnostiche 
    Le caratteristiche essenziali del disturbo psicotico  indotto  da
sostanze/farmaci sono allucinazioni e/o deliri rilevanti (Criterio A)
che  si  giudica  siano  dovuti  agli  effetti  fisiologici  di   una
sostanza/farmaco  (cioe'  una  sostanza  di  abuso,  un  farmaco,   o
l'esposizione a una  tossina)  (Criterio  B).  Le  allucinazioni  che
l'individuo riconosce essere indotte da sostanze/farmaci non sono qui
comprese e dovrebbero invece essere diagnosticate come intossicazione
da  sostanze  o  astinenza  da  sostanze  con  lo  specificatore   di
accompagnamento   «con   alterazioni    percettive»    (si    applica
all'astinenza da alcol;  intossicazione  da  cannabis;  astinenza  da
sedativi, ipnotici o ansiolitici; e intossicazione da stimolanti). 
    Un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci si distingue da
un disturbo psicotico primario considerando l'insorgenza, il  decorso
e altri fattori. Per le sostanze di abuso, ci  deve  essere  evidenza
dalla storia, dall'esame obiettivo, o  da  riscontri  di  laboratorio
dell'uso di sostanze, di intossicazione, o di astinenza.  I  disturbi
psicotici indotti da sostanze/farmaci insorgono durante o  poco  dopo
l'esposizione a un farmaco oppure  in  seguito  all'intossicazione  o
all'astinenza da  sostanze,  ma  possono  persistere  per  settimane,
mentre i  disturbi  psicotici  primari  possono  precedere  l'esordio
dell'uso di sostanze/farmaci o possono verificarsi durante periodi di
astinenza prolungata. Una volta iniziati, i sintomi psicotici possono
continuare tanto a lungo quanto continua l'uso  di  sostanze/farmaci.
Un'altra considerazione e' la presenza di  caratteristiche  che  sono
atipiche per un disturbo psicotico primario (per es., eta' di esordio
o decorso atipici). Per esempio, la comparsa di deliri ex novo in una
persona superiore ai 35 anni di eta' senza una storia  conosciuta  di
un disturbo psicotico primario dovrebbe suggerire la possibilita'  di
un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Persino una storia
pregressa  di  un  disturbo  psicotico  primario   non   esclude   la
possibilita' di un disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci. Al
contrario, i fattori che indicano che i sintomi psicotici sono meglio
spiegati da un disturbo psicotico primario comprendono la persistenza
di' sintomi psicotici per un consistente periodo di  tempo  (cioe'  1
mese o piu') dopo la fine  di  un'intossicazione  da  sostanze  o  di
un'astinenza acuta da sostanze  oppure  in  seguito  alla  cessazione
dell'uso di un farmaco; o una storia di precedenti disturbi psicotici
primari ricorrenti. Devono essere considerate altre cause di  sintomi
psicotici anche in un individuo con  intossicazione  o  astinenza  da
sostanze, perche' i problemi da uso di sostanze non sono  infrequenti
anche  fra  individui  con  disturbi   psicotici   non   indotti   da
sostanze/farmaci. 
    In  aggiunta  alle  cinque   aree   di   domini   sintomatologici
identificate nei  criteri  diagnostici,  la  valutazione  dei  domini
sintomatologici di cognitivita', depressione e mania e'  fondamentale
al fine di porre distinzioni d'importanza critica tra i vari disturbi
dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici. 
    Prevalenza 
    La prevalenza del disturbo psicotico indotto da  sostanze/farmaci
nella popolazione generale e' sconosciuta. Tra  il  7  e  il  25%  di
individui che manifestano un  primo  episodio  di  psicosi  nei  vari
contesti viene riportato  avere  un  disturbo  psicotico  indotto  da
sostanze/farmaci. 
    Sviluppo e decorso 
    L'inizio del disturbo  puo'  variare  in  modo  considerevole  in
relazione alla sostanza. Per esempio,  fumare  una  dose  elevata  di
cocaina puo' produrre una psicosi entro alcuni minuti, mentre possono
essere necessari giorni o settimane di uso di dosi elevate di alcol o
sedativi per produrre una psicosi. Il disturbo psicotico  indotto  da
alcol,  con  allucinazioni,  di  solito  si  verifica  soltanto  dopo
l'assunzione prolungata e quantitativamente importante  di  alcol  in
individui che hanno un disturbo da uso di alcol da moderato a  grave,
e le allucinazioni sono generalmente di natura uditiva. 
    Disturbi psicotici indotti da amfetamine  e  cocaina  condividono
caratteristiche cliniche simili. Poco dopo l'uso di amfetamine  o  di
agenti simpaticomimetici dotati di simili attivita' farmacodinamiche,
possono rapidamente svilupparsi deliri di persecuzione. 
    Le allucinazioni riguardanti cimici o  parassiti  che  strisciano
sulla o sotto la pelle (formicolii) possono causare lesioni da gratta
mento o estese escoriazioni della pelle. 
    Il disturbo psicotico indotto da cannabis puo'  svilupparsi  poco
dopo l'uso di cannabis a dosi elevate, e di solito comporta deliri di
persecuzione, ansia marcata, labilita' emotiva e depersonalizzazione.
Il disturbo di solito si risolve entro un giorno ma  in  alcuni  casi
puo' persistere per alcuni giorni. 
    Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci  puo'  a  volte
persistere quando l'agente  causale  viene  rimosso,  cosicche'  puo'
essere inizialmente difficile distinguerlo da un  disturbo  psicotico
indipendente.  E'  stato  riportato  che  agenti   come   amfetamine,
fenciclidina e  cocaina  provocano  stati  psicotici  temporanei  che
possono a volte  persistere  per  settimane  o  piu',  nonostante  la
rimozione dell'agente e il trattamento con farmaci  neurolettici.  In
eta' piu' avanzata, una polifarmacoterapia per condizioni  mediche  e
l'esposizione   a   farmaci   per   parkinsonismo,    per    malattie
cardiovascolari e altri disturbi medici puo' essere associato  a  una
maggiore  probabilita'  di  psicosi  indotta  da  farmaci  prescritti
rispetto a quella di psicosi indotta da sostanze di abuso. 
    Marker diagnostici 
    Con sostanze di cui sono disponibili dosaggi  ematici  pertinenti
(per  es.,  livello  di  alcol  nel  sangue,  altri  livelli  ematici
quantificabili  come  la  digossina),  la  presenza  di  un  dosaggio
coerente con la tossicita' puo' aumentare la certezza diagnostica. 
    Conseguenze  funzionati  del  disturbo   psicotico   indotto   da
sostanze/farmaci. 
    Il disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci e'  tipicamente
gravemente  disabilitante  e  di  conseguenza  viene  osservato  piu'
frequentemente in pronto soccorso, in quanto  gli  individui  vengono
spesso condotti nel contesto dell'urgenza/emergenza  quando  esso  si
verifica. Tuttavia, la disabilita' e' tipicamente autolimitata  e  si
risolve con la rimozione dell'agente causale. 
    Nel DSM-5, le sostanze di abuso sono raggruppate in novecategorie
- alcol;  caffeina;  cannabis;  allucinogeni   (che   includono   PCP
[fenciclidina], LSD [dietilammide-25 dell'acido  lisergico],  e  MDMA
[3,4  metilenediossimetamfetamina];  inalanti;  oppiacei;   sedativi,
ipnotici e ansiolitici;  stimolanti  (che  comprendono  amfetamina  e
cocaina) e tabacco -  ma  sono  utilizzati  dei  criteri  simili  per
descrivere il loro abuso. 
    Cio' che gli autori non hanno conservato e'  la  distinzione  del
DSM-IV tra uso di sostanze e dipendenza da sostanze. 
    Secondo  il  DSM-IV,  a  un  individuo  veniva  diagnosticata  la
dipendenza da sostanze piuttosto che l'abuso di sostanze in base alla
tolleranza, l'astinenza, l'utilizzo  di  una  sostanza  in  quantita'
maggiori o per un  periodo  piu'  lungo  di  quanto  previsto,  e  il
desiderio di smettere o tentativi infruttuosi di ridurre l'uso  (APA,
2000, p. 197). Gli autori del DSM-5 erano preoccupati  per  il  fatto
che i criteri di dipendenza da sostanze non possono  distinguere  tra
una persona con dipendenza farmacologica, tolleranza  e  astinenza  -
una conseguenza prevedibile per qualcuno cui vengono prescritte  dosi
di mantenimento, per  esempio  metadone  o  benzodiazepine  -  e  una
persona che ha  maturato  una  dipendenza  fisiologica  da  abuso  di
sostanze. In altre parole, essi credevano che le precedenti  versioni
del  DSM  non  avessero  preso  adeguatamente  in  considerazione  le
intenzioni di una persona che utilizza  una  sostanza  potenzialmente
d'abuso. Questo cambiamento nel DSM-5 corregge  un  problema  che  si
vede spesso nella  pratica  clinica.  Uno  psichiatra  potrebbe  fare
diagnosi a un paziente  di  «dipendenza  iatrogena  da  oppiacei  con
dipendenza fisiologica», una diagnosi che, nel DSM-lV, non c'era,  ma
che tuttavia caratterizza chiaramente l'utilizzo di sostanze da parte
di  un  paziente.  Il  DSM-5  consente  di  risolvere  tale  problema
rimuovendo le diverse categorie di dipendenza da sostanze. 
    Il  DSM-5,   invece,   fornisce   le   categorie   di   utilizzo,
intossicazione  e  astinenza,  insieme  alle  categorie  di  disturbi
mentali correlati a sostanze. Anche se i criteri  sono  distinti  per
ciascuna sostanza, essi seguono  lo  schema  generale  stabilito  per
l'alcol. 
    La diagnosi di disturbo da uso di alcol richiede almeno  due  dei
seguenti sintomi in un periodo di dodici mesi: tolleranza; astinenza;
bere piu' alcol o per un periodo piu' lungo  di  quanto  fosse  nelle
intenzioni; tentativi falliti di ridurre o cessare  l'uso;  impiegare
una gran quantita' di tempo  in  attivita'  necessarie  a  procurarsi
l'alcol o per recuperare dai suoi effetti;  craving;  uso  ricorrente
che causa fallimento nell'adempiere ai principali obblighi di  ruolo;
uso  continuato   nonostante   la   sua   associazione   a   problemi
interpersonali;  riduzione  o  abbandono  di   importanti   attivita'
sociali, lavorative o ricreative a causa del consumo  di  alcol;  uso
ricorrente in  situazioni  che  sono  fisicamente  pericolose  o  uso
continuativo nonostante  la  consapevolezza  che  l'alcol  provoca  o
aggrava un problema fisico o psicologico. 
    Secondo il dsm 5 
    Cosi' si individua 
    Intossicazione da alcol 
    A. Recente ingestione di alcol. 
    B.  Comportamento  problematico  clinicamente   significativo   o
cambiamenti   psicologici   (per    es.,    comportamento    sessuale
inappropriato o aggressivo, labilita' dell'umore,  capacita'  critica
compromessa) che si sviluppano durante, o poco dopo, l'ingestione  di
alcol. 
    C. Uno (o piu') dei seguenti segni o sintomi, che  si  sviluppano
durante, o poco dopo, l'uso di alcol: 
        1. Eloquio inceppato. 
        2. Mancanza di coordinazione. 
        3. Andatura instabile. 
        4. Nistagmo. 
        5. Compromissione dell'attenzione o della memoria. 
        6. Stupor o coma. 
    D. I segni o sintomi non sono attribuibili a un'altra  condizione
medica e non sono meglio  spiegati  da  un  altro  disturbo  mentale,
compresa un'intossicazione da altra sostanza. 
    Astinenza da alcol 15 
    Nota di  codifica:  Il  codice  ICD-9-CM  e'  303.00.  Il  codice
ICD-10-CM dipende dal fatto che vi sia, o non vi sia, un disturbo  da
uso di alcol in comorbilita'. Se vi e' un disturbo da  uso  di  alcol
lieve in comorbilita', il codice ICD-10-CM e' F10.129 e se vi  e'  un
disturbo da uso di alcol moderato o grave in comorbilita', il  codice
ICD-10-CM e' F10.229. Se non vi e' un disturbo da  uso  di  alcol  in
comorbilita', allora il codice ICD-10-CM e' F10.929. 
    Delirium 
    A. Un'alterazione dell'attenzione  (cioe'  ridotta  capacita'  di
dirigere, focalizzare, mantenere e  spostare  l'attenzione)  e  della
consapevolezza (ridotta capacita' di orientamento nell'ambiente). 
    B. L'alterazione  si  sviluppa  in  un  periodo  di  tempo  breve
(generalmente da ore ad alcuni giorni),  rappresenta  un  cambiamento
rispetto al livello base dell'attenzione e  della  consapevolezza,  e
tende a  presentare  fluttuazioni  della  gravita'  nel  corso  della
giornata. 
    ... omissis .... 
    Una  ulteriore  modificazione  cognitiva  (per  es.,  deficit  di
memoria,  disorientamento,  linguaggio,  capacita'  visuo-spaziale  o
percezione). 
    D. Le alterazioni dei Criteri A e C non sono meglio  spiegate  da
un  altro  disturbo  neurocognitivo  preesistente,   stabile   o   in
evoluzione e  non  si  verificano  nel  contesto  di  un  livello  di
attivazione gravemente ridotto, come il coma. 
    E. Vi sono evidenze, fondate sull'anamnesi, sull'esame  fisico  o
sugli esami di  laboratorio,  che  l'alterazione  e'  la  conseguenza
fisiologica diretta di un'altra condizione medica, di  intossicazione
da sostanze o di astinenza (cioe' dovuta a  sostanze  di  abuso  o  a
farmaci), o  di  esposizione  a  una  tossina,  oppure  e'  dovuta  a
eziologie molteplici. 
    Specificare quale: 
        Delirium  da  intossicazione  da  sostanze:  Questa  diagnosi
dovrebbe essere posta in luogo di una diagnosi  di  intossicazione  o
astinenza da una sostanza  solo  quando  i  sintomi  del  Criterio  A
predominano nel quadro  clinico  e  sono  sufficientemente  gravi  da
giustificare attenzione clinica. 
        Conseguenze funzionati  del  disturbo  psicotico  indotto  da
sostanze/farmaci 
        Il  disturbo  psicotico  indotto   da   sostanze/farmaci   e'
tipicamente gravemente disabilitante e di conseguenza viene osservato
piu' frequentemente in  pronto  soccorso,  in  quanto  gli  individui
vengono spesso condotti nel  contesto  dell'urgenza/emergenza  quando
esso si verifica Tuttavia, la disabilita' e' tipicamente autolimitata
e si risolve con la rimozione dell'agente causale. 
    E' impossibile anche solo una  comparazione  tra  la  metodologia
scientifica seguita dal Manuale DSM, propria di tutte  le  sue  varie
versioni  e  le  nozioni  usate,  quali  «elementi  normativi   della
fattispecie» dalla sentenza della Cassazione da ultimo richiamata.  E
questo non certo perche' tutte le patologie cosi'  come  classificate
abbiano quella che in psichiatria forense viene chiamata «valenza  di
malattia», quanto piuttosto perche' tutte  le  possibili  ipotesi  di
incapacita' di intendere e di volere  attingono  ad  una  nozione  di
«malattia mentale» che  non  puo'  che  essere  collocata  in  questo
complesso contesto. Contesto il quale - e  non  e'  certo  questa  la
notazione meno importante - risulta estremamente lontano  e  comunque
del tutto estraneo alla pretesa  nozione  di  malattia  irreversibile
che,  a  mo'  di   peccato   originale,   connoterebbe   le   nozioni
biologico-cliniche, in una sorta di immutabile inferno  determinista.
Il che diviene paradossale, se si pensa alle vulgata dell'assenza  di
ogni liberta' per l'«homme  machine».  Nulla  e'  piu'  mutevole,  al
contrario, delle sempre via via nuove acquisizioni  della  conoscenza
scientifica. 
    L'alternativa a tale approccio e', questa si  ineliminabile,  una
metodologia che si richiama alla scienza quale «ancilla juris», nelle
sue forme piu' moderne, il controllo, da parte  di  un'amorfa  e  non
altrimenti  qualificata   «maggioranza»,   delle   valutazioni,   cui
conseguono le relative opzioni operative, da  parte  della  Comunita'
scientifica,  che  gia'  ha  avuto  quale  conseguenza   affermazioni
altrettanto drastiche secondo cui «la scienza non e' democratica». Un
contrasto alla lunga  fatale  per  qualsiasi  «ragionevole»  modo  di
convivenza sociale. Di questo appare rendersi conto  la  sentenza  n.
151 del 2009, in cui la  Corte  costituzionale  ha  asserito  che  il
Parlamento non aveva preso in giusta considerazione «le  acquisizioni
scientifiche e sperimentali, che son in continua evoluzioni  e  sulle
quali si fonda l'arte medica». E, ancora, circa  le  posizioni  della
Comunita' scientifica (e  la  valorizzazione  di  quest'ultima  quale
punto di riferimento  sull'attentibilita'  scientifica  e,  pertanto,
sulla   «ragionevolezza»),   la   Corte   fa   un   ulteriore   passo
argomentativo, sembra, nella sentenza n. 274/2014. 
    Deve pertanto ribadirsi una necessita' di rivedere totalmente gli
approdi della sentenza n. 114 del 2018. 
    Ma,  sotto  altro  profilo,  risulta  anche  una  finzione  ormai
intollerabile quella tenuta ferma dalla vetusta sentenza  n.  33  del
1970 (cui fa riferimento anche la 114/98), vetusta non  solo  per  la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    La sentenza, in ogni caso,  ha  una  certa  qual  eleganza  «alla
francese», per il suo periodare scarno. Essa dice, in sostanza 
        Che la ragione della  differente  normativa  tra  ubriachezza
derivata e ubriachezza non derivata  da  caso  fortuito  o  da  forza
maggiore sta nell'intento del legislatore di  prevenire  e  reprimere
l'ubriachezza come male sociale e, soprattutto, come situazione  che,
in certi soggetti,  puo'  spingere  al  delitto.  Il  che  basta  per
giustificare, sotto il profilo costituzionale,  la  norma  impugnata:
l'ubriaco, che abbia commesso un reato,  risponde  per  una  condotta
antidoverosa, cioe' per essersi posto volontariamente o  colposamente
in condizione di commetterlo. 
        Che la norma ha, bensi', dato e ancora da' luogo (50 anni fa)
a critiche severe sul piano della logica e della psicopatologia,  ma,
«considerata in  relazione  al  fine»,  non  puo'  dirsi  viziata  di
irragionevolezza. Pertanto, la questione, alla  stregua  dell'art.  3
della Costituzione, e' infondata. E, «considerandola in relazione  al
fine, non puo'  dirsi  viziata  di  irragionevolezza».  Con  il  che,
valutando la norma alla luce del suo scopo,  l'argomento  diviene  il
medesimo di cui al punto precedente (ubriachezza come male sociale). 
        Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacita' di  intendere
e di volere dell'ubriaco, per dedurne che, ex art. 27,  primo  comma,
verrebbe meno l'imputabilita', sarebbe facile  replicare  ancora  una
volta, da un lato, che il  genus  colpevolezza  (distinto  nelle  due
species del dolo  e  della  colpa  in  senso  stretto)  sussiste  nel
comportamento iniziale (che ha provocato l'ubriachezza);  dall'altro,
che il precetto costituzionale non esclude  che  sia  responsabilita'
personale per fatto proprio quella di chi, incapace  nel  momento  in
cui commette il reato, non  lo  sia  stato  quando  si  e'  posto  in
condizione di commetterlo. 
    Il  primo  punto  riguarda  la  difesa  sociale,  che  pero'   va
perseguita nella misura in cui si rispetta la Costituzione. Anche  la
validita' dell'argomento di cui al secondo punto sta o  cade  con  la
validita' del primo. 
    Appaiono, poi, deboli le argomentazioni di cui  al  terzo  punto:
esse non spiegano, infatti, quale nesso causale vi possa  essere  tra
l'essersi ubriacato, con condotta colpevole, ed il reato commesso  in
stato di ebrezza. Ma, soprattutto, non spiegano qual nesso  vi  possa
essere nella ricaduta sempre piu' gravemente nell'alcolismo da  parte
di un soggetto che la propria «scelta», per colpa  e  non  per  dolo,
l'ha compiuta anni addietro e poi via  via  vi  e'  ricaduto  (ancora
colpevolmente, in un progresso di tempo  che  abbraccia  molti  anni,
come nel caso in esame, appare veramente fuori luogo  il  dirlo).  Il
padre dell'imputato ci riferisce, infatti, come sopra visto, che egli
ha cominciato a bere negli anni di scuola, e viene tratto a  giudizio
quando ha oltre 30 anni. 
    Infine, non spiega il perche',  per  un  reato  punito  a  titolo
solamente di dolo, sia pure generico, debba  rispondere  un  soggetto
che versava in colpa, e non in dolo, prima dello stato patologico,  o
comunque anomalo. 
    Anche sotto tal profilo  risultano,  ulteriormente,  violati  gli
articoli 3 e 27 Cost. e cio, si badi sia in riferimento alla clausola
generale espressa dall'art. 92, 1° comma, sia  con  riferimento  alle
ipotesi, per cosi' dire, «qualificate», di  ubriachezza  che  nascono
dal raffronto combinato degli articoli 94 e 95 del codice penale.